Art. 7.

    Preferenze a parita' di merito e formazione della graduatoria

    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire, al settore concorsi dell'Universita' degli studi Roma Tre,
via  Ostiense  n. 159, entro il termine perentorio di quindici giorni
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio,  i  documenti in carta semplice attestanti il possesso dei
titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di valutazione,
gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso
del  requisito  alla  data  di  scadenza  del  termine  utile  per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Le  categorie  dei  cittadini  che  hanno diritto di preferenza a
parita' di merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi di guerra ed ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i  genitori  ed  i  vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i  genitori  ed  i  vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli  vedovi  non  risposati  dei  caduti  in guerra per fatto di
guerra;
      14)  i  genitori  ed  i  vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli  vedovi  non  risposati  dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo ai figli a
carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito.
    La  graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione  complessiva  costituita  dalla  somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte  e della votazione conseguita nella
prova orale.
    Viene  dichiarato  vincitore  il  candidato utilmente collocatosi
nella  graduatoria generale di merito, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze previste dal presente articolo.
    La   graduatoria  del  vincitore  sara'  successivamente  affissa
all'albo della divisione del personale. Di tale affissione, dalla cui
data  decorrono  i  termini  per  eventuali  impugnative,  sara' data
comunicazione mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La  graduatoria  rimane  efficace  per un termine di ventiquattro
mesi  dalla data della sopracitata affissione per eventuali coperture
di   posti   per   i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito  e  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.