Art. 11. Borse di studio Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. Il numero delle borse di studio indicate nel predetto articolo potra' subire un incremento qualora, prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, vengano attivati nuovi posti aggiuntivi finanziati da enti esterni o un decremento qualora non vengano confermate le convenzioni relative alle borse finanziate da enti esterni. In presenza di una o piu' borse di studio con tema di ricerca vincolato, o finanziata da enti esterni la attribuzione delle predette borse di studio e di quelle dell'Ateneo ai vincitori viene definita dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine di graduatoria (per esempio: la commissione puo' assegnare, in presenza di due borse complessive, di cui una dell'Ateneo e una di un ente esterno, al primo in graduatoria una borsa finanziata da ente esterno e al secondo una borsa dell'Ateneo). La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo superiore all'importo di L. 18.000.000. La perdita del diritto alla borsa di studio decorre dal giorno del superamento del limite di reddito. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000, comprensivo del contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata, della quota annuale assicurativa a carico del percettore della borsa e della tassa per il rilascio della pergamena del titolo di dottore di ricerca. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50% per un periodo massimo della meta' della durata del corso di dottorato di ricerca. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.