Art. 3. Cittadini extracomunitari I cittadini extracomunitari che abbiano superato positivamente le prove di esame, qualora non figurino tra gli assegnatari delle borse di studio, sono ammessi al corso di dottorato in soprannumero. In questo caso sono tenuti al versamento dei contributi di iscrizione e frequenza previsti per il dottorato di ricerca. I cittadini extracomunitari che non intendono concorrere alla borsa di studio possono richiedere di essere valutati sulla base dei titoli e di un colloquio. A tal fine i candidati, fermo restando per essi l'obbligo di presentare regolare domanda di partecipazione entro la scadenza prevista dal presente bando, possono entro la stessa data, fare istanza al coordinatore del dottorato per essere valutati ai sensi del presente comma. Il Collegio, sentito il coordinatore, puo' respingere l'istanza ovvero accoglierla.