Art. 7. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca, nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti, sara' composta dal coordinatore del corso o suo delegato e da altri due docenti o ricercatori appartenenti al collegio. Alla fine della prova scritta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario viene affisso, nel medesimo giorno, presso la sede di esame. Qualora il concorso preveda la valutazione dei titoli la commissione procede alla valutazione degli stessi prima del colloquio e forma un elenco dei candidati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che viene affisso presso la sede di esame. Analogamente alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario viene affisso, nel medesimo giorno, presso la sede di esame. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella eventuale valutazione dei titoli. In caso di parita' merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche. Le graduatorie saranno rese pubbliche attraverso l'affissione all'albo del settore dottorati di ricerca dell'Ateneo e la pubblicazione su internet al seguente indirizzo: http://www.uniroma2.it/dottorato/graduatorie.htm Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.