Art. 7.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
dottorato  di  ricerca, nominata dal rettore su proposta del collegio
dei docenti, sara' composta dal coordinatore del corso o suo delegato
e da altri due docenti o ricercatori appartenenti al collegio.
    Alla  fine della prova scritta, la commissione giudicatrice forma
l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno  riportati che, sottoscritto dal presidente e dal segretario
viene affisso, nel medesimo giorno, presso la sede di esame.
    Qualora   il  concorso  preveda  la  valutazione  dei  titoli  la
commissione procede alla valutazione degli stessi prima del colloquio
e  forma  un  elenco  dei  candidati  con  l'indicazione  dei voti da
ciascuno riportati che viene affisso presso la sede di esame.
    Analogamente   alla   fine   della  prova  orale  la  commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  da ciascuno riportati che, sottoscritto dal
presidente  e  dal  segretario  viene  affisso,  nel medesimo giorno,
presso  la  sede  di  esame.  Espletate  le  prove  di  concorso,  la
commissione  compila  la  graduatoria  generale  di merito sulla base
della  somma  dei  voti  riportati da ciascun candidato nelle singole
prove e nella eventuale valutazione dei titoli.
    In caso di parita' merito prevale la valutazione della situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modifiche.
    Le  graduatorie  saranno  rese  pubbliche attraverso l'affissione
all'albo   del   settore   dottorati  di  ricerca  dell'Ateneo  e  la
pubblicazione      su     internet     al     seguente     indirizzo:
http://www.uniroma2.it/dottorato/graduatorie.htm
    Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.