Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce di aventi diritto, prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione e presentare domanda di ammissione per un solo corso di dottorato. I vincitori, pena l'esclusione dal corso, dovranno corrispondere la somma di L. 75.000 quale contributo per la partecipazione al concorso.