Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.  In  corrispondenza di eventuali rinunce di aventi diritto,
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra'  esercitare  opzione e presentare domanda di ammissione per un
solo corso di dottorato.
    I  vincitori, pena l'esclusione dal corso, dovranno corrispondere
la  somma  di  L.  75.000  quale  contributo per la partecipazione al
concorso.