IL DIRETTORE GENERALE per il personale civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: "Testo unico degli impiegati civili dello Stato", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: "Regolamento al testo unico degli impiegati civili dello Stato", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68: "Recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: "Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e le modificazioni ad essa apportate in materia di riserva di posti in favore dei militari in congedo dall'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce le pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 1, lettera d), secondo il quale per l'accesso ai posti del Ministero della difesa non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127/1997 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri - stipulato in data 16 maggio 1995; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri - stipulato in data 16 febbraio 1999; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000 di programmazione delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni a norma dell'art. 39, commi 3 e 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale e' stata autorizzata l'amministrazione della Difesa a bandire, tra l'altro, il concorso pubblico a quattro posti di analista cripto/TLC, area funzionale C, posizione economica C1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare la tabella A, quadro 1, relativamente alla consistenza organica del profilo professionale di analista cripto/TLC fissata in otto unita'; Viste altresi' le consistenze organiche di cui al quadro 5 (dotazione organica per regioni) della suindicata tabella A allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 1998; Accertato che nel ripetuto profilo di analista cripto/TLC per quanto concerne i posti riferiti al quadro 5 della stessa tabella sussiste la disponibilita' dei posti; Ritenuto pertanto di dover procedere alla emanazione del relativo bando di concorso; Decreta: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico a quattro posti di analista cripto/TLC, area funzionale C, posizione economica C1. I predetti posti sono individuati nella sottonotata regione: regione Lazio, posti quattro. In applicazione dell'art. 39, comma 18 della legge n. 449/1997, e successive modificazioni, una parte delle assunzioni non inferiore al 50% avverra' con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999, e tenuto conto di quanto previsto dalla legge finanziaria in vigore all'atto delle assunzioni stesse, nonche' del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato anche laddove sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche' l'attivita' svolta non comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio. Il personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale e' tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto, l'esistenza di altra attivita' lavorativa. Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato a cessare dalla situazione di incompatibilita'. In caso di diniego non si da' luogo alla stipula del contratto.