Art. 2.

                          Riserve di posti

    Sono  previste  le  riserve  di  posti  indicate  nell'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, nonche' dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
    Le  riserve  di  posti  non potranno superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
    Se,  in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei
posti,  essa  si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria
di aventi diritto a riserva.
    Qualora  tra  i  candidati dichiarati idonei nella graduatoria di
merito ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno
titolo  a  differenti  riserve  di  posti,  si terra' conto prima del
titolo  che  da' diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato
dal  citato  art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste  nel
presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda
di partecipazione al concorso.