Art. 3. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione ai concorsi e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria, diploma di laurea in fisica, diploma di laurea in matematica o laurea breve istituita presso i predetti corsi di laurea; 2) eta' non inferiore agli anni diciotto; 3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 4) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente; 5) godimento dei diritti politici; 6) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari; 7) condotta e qualita' morali (art. 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29). Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, coloro che siano stati licenziati in applicazione dell'art. 25 del C.C.N.L. comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva, L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.