Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  ai  concorsi  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1)  titolo  di studio: diploma di laurea in ingegneria, diploma
di  laurea  in fisica, diploma di laurea in matematica o laurea breve
istituita presso i predetti corsi di laurea;
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai cittadini gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      4)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
      5) godimento dei diritti politici;
      6)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      7)  condotta  e qualita' morali (art. 4 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29).
    Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli   impiegati  civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  per  averlo
conseguito  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  viziati da
invalidita'  non  sanabile,  coloro  che  siano  stati  licenziati in
applicazione  dell'art. 25  del C.C.N.L. comparto Ministeri stipulato
in  data  16 maggio  1995  e  coloro  che  siano stati interdetti dai
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I    candidati    sono   ammessi   al   concorso   con   riserva,
L'amministrazione  puo'  disporre  in ogni momento, con provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto dei requisiti di
ammissione come sopra descritti.