Art. 8.

                        Domanda di iscrizione

    Tutti  i  concorrenti presenti nella graduatoria di merito di cui
al   precedente   articolo   devono   presentare   o   far  pervenire
all'amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici  che  decorrono  dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  avranno  ricevuto il relativo invito,
domanda   di   iscrizione  subordinata  all'ammissione  al  corso  di
dottorato,  in  carta  legale,  da  compilarsi  su  apposito  modello
predisposto  dall'amministrazione  universitaria,  comprensiva  delle
seguenti autocertificazioni relative al possesso:
      della cittadinanza;
      del diploma di laurea;
    e contenente le seguenti dichiarazioni:
      a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata
del corso suindicato;
      b) di  non  essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
e,  in  caso  affermativo,  di  impegnarsi a sospenderne la frequenza
prima dell'inizio del corso;
      c) di  avere/non  avere  gia'  usufruito in precedenza di altra
borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
      d) di  volersi/non  volersi  impegnare  in attivita' didattiche
presso l'universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal
collegio  dei  docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento
di Ateneo;
      e) di   essere/non  essere  in  servizio  presso  una  pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento  in  aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di
inizio del corso e per tutta la sua durata;
      f) di   impegnarsi,   qualora  intraprenda  attivita'  esterne,
occasionali    e    di    breve   durata,   a   darne   comunicazione
all'amministrazione  universitaria, affinche' il collegio dei docenti
si  esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso
di  dottorato  e  gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che
non  devono  in  alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta
per il dottorato;
      g) qualora  divenga  assegnatario della borsa di studio, di non
cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo
conferita  tranne  che con quelle concesse da istituzioni nazionali o
straniere  utili  ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita'
di ricerca del dottorato;
      h) I  portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al
66%  dichiareranno  il loro status al fine dell'esonero dal pagamento
del contributo.
    Per  abbreviare  l'iter  del  procedimento di riscontro, da parte
dell'amministrazione,  delle  dichiarazioni rese, puo' essere esibita
copia  del  certificato  di  laurea  posseduto,  come  previsto dalla
circolare del Ministero dell'interno n. 2 del 2 febbraio 1999.
    I  candidati  ammessi  ai corsi devono presentare o far pervenire
all'amministrazione   universitaria,  pena  la  decadenza,  entro  il
termine  perentorio  di  giorni  quindici  che  decorrono  dal giorno
successivo  a  quello  in  cui avranno ricevuto il relativo invito, i
seguenti documenti:
      fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
      ricevuta   del   versamento   del  contributo  per  la  polizza
assicurativa   infortuni   pari   a  L. 7.550  effettuato  presso  la
Ripartizione economato e patrimonio dell'universita', in via Oberdan,
8  -  oppure assegno circolare non trasferibile per lo stesso importo
intestato all'economo dell'Universita' degli studi di Ancona;
      n. 2  fotografie  recenti  e  di  uguale  formato (cm 4 x 4,5),
firmate a tergo;
      ricevuta  del  versamento  della  1a  rata  del  contributo per
l'accesso  e la frequenza ai corsi, pari a L. 500.000, da effettuarsi
sul  conto  corrente bancario n. 01036.8.64 intestato all'Universita'
degli studi di Ancona presso la Cariverona Banca S.p.a. - codice ente
103/01 - cod. banca 6355 CAB 02600 - dip. 401 - Ancona (solo da parte
di  coloro  che non usufruiscono di borsa di studio), con la seguente
causale: "iscrizione al dottorato di ricerca".
    Coloro  che  non  avranno  provveduto  a regolarizzare la propria
iscrizione   entro   i   termini   sopracitati   saranno  considerati
rinunciatari  e  coloro  che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci
saranno  dichiarati  decaduti  e i posti vacanti saranno assegnati ad
altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni  del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva  comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.
    L'esclusione  dalla partecipazione ai corsi puo' essere disposta,
per  difetto  dei  requisiti, in qualunque momento, con provvedimento
motivato del rettore.