Art. 9.

                           Borse di studio

    Le   borse   di  studio  vengono  assegnate,  previa  valutazione
comparativa  del  merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie  di  merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un  importo  pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera a),   della   legge   3 agosto   1998,  n. 315  e  successive
modificazioni.  A  parita'  di  merito  prevale  la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo,
salvo motivata delibera del collegio dei docenti.
    In  caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza di
un  dottorando  titolare  di  borsa  di studio, la borsa stessa sara'
attribuita,  rispettando  l'ordine  della  graduatoria,  al primo dei
dottorandi non borsisti, con le seguenti modalita':
      1) qualora  non  sia trascorso un mese dall'inizio del corso la
borsa  verra' attribuita per intero e l'Amministrazione universitaria
restituira'  al  borsista  subentrante  la 1a rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi;
    qualora  sia  trascorso  piu' di un mese dall'inizio del corso la
borsa   verra'   attribuita  per  la  parte  residua  e  il  borsista
subentrante  non  dovra'  corrispondere  le  rate  del contributo per
l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  dovute successivamente al suo
subentro.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni
all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi    di    soggiorno   all'estero   nella   misura   del   50%,
subordinatamente    alla   sussistenza   della   relativa   copertura
finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta'
della durata dell'intero corso di dottorato.
    La  richiesta  ai  fini  dell'incremento di cui sopra deve essere
diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata
da  attestazione  che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita'
del  dottorando  rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di
studi e di ricerca a suo tempo formulati.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate,   previa   attestazione   di  frequenza  rilasciata  dal
coordinatore   del   corso,   da  far  pervenire  all'amministrazione
universitaria entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata.
    In  caso  di  mancata  corresponsione  di  una  rata, per ritardo
dell'inizio del corso o per ritardata presentazione dell'attestato di
frequenza,  questa  verra'  cumulata  con  le rate successive, previa
dichiarazione,   nel   caso   di   inizio  ritardato,  da  parte  del
coordinatore  del  corso,  dell'avvenuto  recupero  dell'attivita' di
ricerca  relativa al periodo antecedente l'inizio effettivo del corso
stesso.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.