Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine  della  graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi  rinunci  entro  tre  mesi  dall'inizio del corso. Qualora il
rinunciatario  abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio,
e' tenuto alla loro restituzione.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Nei  casi  di  dottorati  che  prevedano  curricoli  distinti con
graduatorie di accesso differenziate, in mancanza di candidati idonei
nell'ambito  di un curricolo i corrispondenti posti e borse di studio
potranno  essere  assegnati  ai  candidati  risultati idonei in altro
curricolo, secondo i criteri determinati dal collegio dei docenti.
    Sono ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero
nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con  arrotondamento
all'unita'  per  eccesso, fatta eccezione per il dottorato di ricerca
in Medicina molecolare:
      a) i  titolari  di  assegni  per la collaborazione alla ricerca
presso  l'Universita' degli Studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
      b) i cittadini extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame.