Art. 2. Le commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa di cui al precedente art. 1 presso la facolta' di architettura e presso la facolta' di giurisprudenza, saranno integrate successivamente, in seguito allo svolgimento delle relative elezioni suppletive. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Caserta, 3 maggio 2001 Il rettore: Grella