Art. 2.
    Le   commissioni  giudicatrici  delle  procedure  di  valutazione
comparativa  di  cui  al  precedente  art. 1  presso  la  facolta' di
architettura   e   presso  la  facolta'  di  giurisprudenza,  saranno
integrate successivamente, in seguito allo svolgimento delle relative
elezioni suppletive.
    Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico  intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
      Caserta, 3 maggio 2001
                                               Il rettore: Grella