Art. 2. Requisiti generali di ammissione I candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 15 marzo 1994, n. 61; b) titolo di studio: laurea in fisica, astronomia, matematica, o laurea riconosciuta equipollente. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studi all'estero e' richiesto un titolo di studi riconosciuto equipollente ad una delle suddette lauree in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; c) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; d) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva; e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se cittadino italiano); f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea); g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea). I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.