Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a  concorso,  i candidati
utilmente  collocati  nella graduatoria di merito, formata sulla base
del  punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e'
dato  dalla  somma  del  voto  riportato  nella prova pratica e della
votazione  conseguita  nella  prova  orale. La graduatoria di merito,
unitamente  a  quella  dei  vincitori,  e'  approvata con decreto del
direttore    amministrativo    ed   e'   pubblicata   presso   l'albo
dell'Universita' degli studi Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo
n. 1,  20126  Milano.  Dalla data di pubblicazione decorre il termine
per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla  pubblicazione  e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.