Art. 2.

                             Ammissione

    Per  l'ammissione  alla  selezione e' richiesto il possesso, alla
data  di  scadenza  del  termine  di presentazione delle domande, dei
seguenti requisiti:
      a) titolo di studio: scuola dell'obbligo e attivita' lavorativa
specifica  attinente  la  professionalita'  richiesta,  prestata  per
almeno 2 anni presso amministrazioni statali, enti pubblici o aziende
private,  ovvero  attestato di qualificazione professionale di durata
almeno biennale, attestante la professionalita' richiesta.
    Per  i  cittadini  degli  stati  membri  dell'Unione  europea  e'
richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di studio equipollente. Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
      a) eta' non inferiore agli anni 18;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
      c) godimento  dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
      d) idoneita' fisica all'impiego;
      e) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
    I  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea devono avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono essere ammessi alla selezione, ai sensi dell'art. 2,
comma  3,  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
coloro  che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato politico attivo e
coloro  che  siano  stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per persistente insufficiente rendimento, ovvero che
siano  stati  dichiarati  decaduti  da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
    L'esclusione   dalla   selezione   per   difetto   dei  requisiti
prescritti,  puo'  essere  disposta in qualsiasi momento, con decreto
motivato del direttore amministrativo.