Art. 8. Prove d'esame - Diario Le prove d'esame si svolgeranno con le modalita' di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova attitudinale il punteggio minimo di 21/30 o equivalente. Il colloquio non si intendera' superato se i candidati non otterranno una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La durata delle prove sara' determinata dalla commissione. Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche: al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto per coloro che sono risultati idonei. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede di esame.