Art. 9.

                             T i t o l i

    Per  i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 1/3 del punteggio finale.
    Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
      1) titoli di studio e formativi:
        a) votazione  conseguita  nel  titolo  di studio previsto per
l'ammissione alla selezione;
        b) attestazioni  di  attivita'  formative  certificate con il
sistema dei crediti formativi attinenti alle competenze professionali
del posto da ricoprire;
        c) attestati   di   qualificazione   o  di  specializzazione,
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionali
organizzati   dall'Ateneo,  da  pubbliche  amministrazioni,  da  enti
pubblici  o  da  organismi privati non certificate con il sistema dei
crediti formativi, attinenti il posto da ricoprire;
      2) titoli di anzianita':
        a) anzianita'  di servizio effettivo prestato nella categoria
o nelle ex qualifiche ivi confluite immediatamente inferiori a quella
da ricoprire alla data di scadenza del bando;
        b) anzianita'  di servizio effettivo prestato precedentemente
in categorie inferiori o nelle ex qualifiche ivi confluite;
        c) anzianita'  di  servizio  effettivo  prestato presso altre
amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private;
        d) anzianita'  di  servizio effettivo prestato in categorie o
in ex qualifiche ivi confluite pari o superiori a quella da ricoprire
con rapporto di lavoro a tempo determinato;
        e) anzianita'  di  servizio effettivo prestato in categorie o
in  ex  qualifiche  ivi confluite inferiori a quella da ricoprire con
rapporto di lavoro a tempo determinato.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
determinati  a seconda della professionalita' e delle caratteristiche
proprie  del  posto da ricoprire e di quanto previsto dall'allegato D
del  presente  avviso,  e'  effettuata dalla commissione giudicatrice
prima della correzione degli elaborati della prova scritta.
    Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice.
    I   titoli  da  sottoporre  alla  valutazione  della  commissione
giudicatrice  devono  essere  prodotti  entro  i termini previsti dal
bando: 1) in originale o 2) in copia autenticata secondo le modalita'
di  cui  all'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 445/2000  o  3) in copia semplice accompagnata dalla dichiarazione
sottoscritta dal candidato della conoscenza del fatto che la copia e'
conforme   all'originale   ai  sensi  dell'art. 19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000.
    In  sostituzione della documentazione, il candidato puo' produrre
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione (allegato B), ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
per  i  titoli  di  cui  al punto 1), lettere b), e una dichiarazione
sostitutiva  dell'atto di notorieta' (allegato B) per i titoli di cui
al punto 1) lettera a) (precisando la votazione conseguita), al punto
2),  lettere  a),  b),  c),  d), e), precisando eventuali periodi non
retribuiti.
    Gli attestati di qualificazione o specializzazione possono essere
prodotti  in  semplice  fotocopia  dichiarata  conforme all'originale
mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (allegato
B):  con  le stesse modalita' possono essere prodotte copie di titoli
di  studio, di servizio o di atti o documenti rilasciati o conservati
da una pubblica amministrazione.
    In  ogni  caso i titoli presentati devono consentire una corretta
ed  immediata  attribuzione  del punteggio da parte della commissione
giudicatrice.
    L'amministrazione  si  riserva di verificare la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  e titoli gia'
presentati all'Universita'.
    Il  risultato  della valutazione dei titoli, sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione all'albo della sede di esame, prima
dell'effettuazione del colloquio.