Art. 11.

                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  l'eventuale preselezione e le
prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento:
      a) tessera  di  riconoscimento rilasciata da un'amministrazione
dello  Stato,  purche'  munita  di  fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente;
      b) tessera postale;
      c) porto d'armi;
      d) patente di guida;
      e) patente nautica;
      f) passaporto;
      g) carta d'identita';
      h) patentino   di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici.
    I  suddetti  documenti  non devono essere scaduti per decorso del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi.