Art. 2. Riserva di posti A norma dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni e integrazioni, il 20% dei posti messi a selezione e' riservato ai militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione stessa. I posti riservati eventualmente non utilizzati devono intendersi pubblici e saranno coperti attingendo dalla graduatoria generale di merito.