Art. 2.

                          Riserva di posti

    A  norma  dell'art.  19  della  legge 24 dicembre 1986, n. 958, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  il 20% dei posti messi a
selezione  e' riservato ai militari delle tre Forze armate, congedati
senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale.
    Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione
stessa.
    I  posti riservati eventualmente non utilizzati devono intendersi
pubblici  e  saranno coperti attingendo dalla graduatoria generale di
merito.