Art. 11. Titoli di precedenza e preferenza I candidati che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di precedenza e preferenza, a parita' di merito, devono dichiararli nella dom ammissione al concorso e devono produrre la relativa documentazione redatta nelle forme di legge, che ne attesti il possesso, entro e non oltre la data di svolgimento delle prove di esame, a pena di decadenza.