Art. 11.

                  Titoli di precedenza e preferenza

    I  candidati  che  intendono  far  valere, ai sensi delle vigenti
disposizioni  di  legge,  di  precedenza  e  preferenza, a parita' di
merito,  devono dichiararli nella dom ammissione al concorso e devono
produrre la relativa documentazione redatta nelle forme di legge, che
ne  attesti  il  possesso,  entro  e non oltre la data di svolgimento
delle prove di esame, a pena di decadenza.