Art. 14.

                        Graduatorie di merito

    Sulla  base  della  valutazione  dei titoli e dei risultati delle
prove  scritte  e della prova orale la commissione esaminatrice forma
le  graduatorie  di  merito  per ciascuna delle due posizioni messe a
concorso secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo, di cui
al precedente art. 8, conseguito dai candidati ammessi a sostenere la
prova orale.
    Qualora  piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene
data  preferenza  al  candidato  piu'  giovane di eta', fatti salvi i
titoli di preferenza e precedenza di cui al precedente art. 11.
    Le  graduatorie  di  merito  del  concorso  vengono approvate con
delibera dell'Autorita'.
    I  vincitori del concorso vengono assunti in prova con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
    L'Autorita'  si  riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie
di  merito  in  ordine  di punteggio anche per esigenze che dovessero
manifestarsi  entro  due  aiim  dall'approvazione  delle  graduatorie
stesse.