Art. 14. Graduatorie di merito Sulla base della valutazione dei titoli e dei risultati delle prove scritte e della prova orale la commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito per ciascuna delle due posizioni messe a concorso secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo, di cui al precedente art. 8, conseguito dai candidati ammessi a sostenere la prova orale. Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta', fatti salvi i titoli di preferenza e precedenza di cui al precedente art. 11. Le graduatorie di merito del concorso vengono approvate con delibera dell'Autorita'. I vincitori del concorso vengono assunti in prova con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare le graduatorie di merito in ordine di punteggio anche per esigenze che dovessero manifestarsi entro due aiim dall'approvazione delle graduatorie stesse.