Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    Non   sono   prese   in   considerazione,   e  comportano  quindi
l'esclusione dal concorso:
      le  domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal
precedente art. 3;
      le domande prive della sottoscrizione in originale;
      le  domande  dalle  quali  non  risulti  il possesso di tutti i
requisiti prescritti per l'ammissione al concorso;
      le  domande non rispondenti a tutte le disposizioni prescritte,
a pena di esclusione, del presente bando.
    L'esclusione    dal   concorso   e'   disposta   dal   Presidente
dell'Autorita'  o  soggetto  all'uopo  delegato  ed e' comunicata per
iscritto,  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, agli
interessati al recapito indicato nella domanda.