Art. 4. Esclusione dal concorso Non sono prese in considerazione, e comportano quindi l'esclusione dal concorso: le domande spedite o presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3; le domande prive della sottoscrizione in originale; le domande dalle quali non risulti il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso; le domande non rispondenti a tutte le disposizioni prescritte, a pena di esclusione, del presente bando. L'esclusione dal concorso e' disposta dal Presidente dell'Autorita' o soggetto all'uopo delegato ed e' comunicata per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati al recapito indicato nella domanda.