Art. 7.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione esaminatrice del concorso pubblico e' composta da
tre  componenti:  il  Presidente  e  due membri esperti nelle materie
oggetto del concorso. Il Presidente e' scelto tra i Consiglieri della
magistratura amministrativa o contabile, gli Avvocati dello Stato e i
dirigente generali dello Stato, anche in quiescenza.
    Le  funzioni  di  Segretario sono affidate a un dipendente scelto
dall'Autorita' fra i dirigenti dell'Autorita' stessa.
    Per  la  prova  integrativa  di  lingua  e per peculiari esigenze
tecniche  e  funzionali  la  Commissione  potra' essere integrata con
altri esperti in qualita' di membri aggiunti.
    La  commissione  ed  il  segretario  sono  nominati  con apposita
delibera dell'Autorita'.