Art. 7. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice del concorso pubblico e' composta da tre componenti: il Presidente e due membri esperti nelle materie oggetto del concorso. Il Presidente e' scelto tra i Consiglieri della magistratura amministrativa o contabile, gli Avvocati dello Stato e i dirigente generali dello Stato, anche in quiescenza. Le funzioni di Segretario sono affidate a un dipendente scelto dall'Autorita' fra i dirigenti dell'Autorita' stessa. Per la prova integrativa di lingua e per peculiari esigenze tecniche e funzionali la Commissione potra' essere integrata con altri esperti in qualita' di membri aggiunti. La commissione ed il segretario sono nominati con apposita delibera dell'Autorita'.