Art. 8. Punteggi per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame scritta e orale Il concorso pubblico si articola nella valutazione dei titoli, in una prova scritta ed in una prova orale. La Commissione esaminatrice dispone di punti 100, da attribuire come segue: fino ad un massimo di punti 20 per i titoli; fino ad un massimo di punti 45 per la prova scritta; fino ad un massimo di punti 35 per la prova orale, di cui 5 riguardanti la conoscenza delle lingue straniere. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 10 punti nell'esame dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 27 punti nella prova scritta. Superano la prova orale i candidati che ottengono un punteggio di almeno 21 punti nella stessa prova di cui punti 3 riguardanti la conoscenza delle lingue straniere. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella prova orale.