Art. 8.

Punteggi  per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame scritta
                               e orale

    Il concorso pubblico si articola nella valutazione dei titoli, in
una prova scritta ed in una prova orale.
    La  Commissione  esaminatrice dispone di punti 100, da attribuire
come segue:
      fino ad un massimo di punti 20 per i titoli;
      fino ad un massimo di punti 45 per la prova scritta;
      fino  ad  un  massimo  di punti 35 per la prova orale, di cui 5
riguardanti la conoscenza delle lingue straniere.
    Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno ottenuto un
punteggio di almeno 10 punti nell'esame dei titoli.
    Sono  ammessi  alla prova orale i candidati che hanno ottenuto un
punteggio  di  almeno 27 punti nella prova scritta. Superano la prova
orale i candidati che ottengono un punteggio di almeno 21 punti nella
stessa  prova  di  cui punti 3 riguardanti la conoscenza delle lingue
straniere.  Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi
conseguiti  nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella
prova orale.