Art. 9. Titoli da valutare e criteri di valutazione I titoli sono costituiti da quelli indicati nelle seguenti categorie: Categoria A - Titoli indicati nell'art. 2, limitatamente al periodo di servizio o di attivita' eccedente quello minimo richiesto per l'ammissione al concorso. I periodi di servizio prestati nelle posizioni di cui all'art. 2, lettera B), punti 1), 2) e 3) sono valutabili dalla data del conseguimento del titolo stesso. I periodi di attivita' valutabili di cui all'art. 2, lettera B) sono cumulabili: fino ad un massimo di 10 punti. Sono considerati soltanto le attivita' ed i servizi, attinenti settori le cui discipline interessino l'Autorita', risultanti da idonee dichiarazioni che ne attestino la durata e il regolare svolgimento. Categoria B - Ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attivita' istituzionale dell'Autorita': fino ad un massimo di 5 punti. Sono considerati, qualora risultanti da atti formali o autocertificati secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: diploma di dottorato di ricerca o equivalente titolo ottenuto anche presso universita' straniere; specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-laurea, della durata di almeno un anno accademico, presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri; ulteriori diplomi di laurea; la vincita di concorsi, per la carriera dirigenziale, in istituzioni la cui attivita' riguardi i campi di interesse dell'Autorita'; abilitazioni professionali; lode per il voto della laurea valida per l'ammissione al concorso; borse di studio, premi e riconoscimenti di interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'; ogni altro significativo titolo della stessa categoria che abbia interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'. Categoria C - Pubblicazioni a stampa di carattere giuridico o economico: fino ad un massimo di 5 punti. Sono oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni inerenti le materie previste per le prove di esame di cui all'art. 12 del presente bando per le quali si concorre; non sono presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di stampa sono presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione.