Art. 9.

             Titoli da valutare e criteri di valutazione

    I  titoli  sono  costituiti  da  quelli  indicati  nelle seguenti
categorie:
    Categoria  A  -  Titoli  indicati  nell'art.  2, limitatamente al
periodo  di servizio o di attivita' eccedente quello minimo richiesto
per  l'ammissione  al  concorso. I periodi di servizio prestati nelle
posizioni  di  cui  all'art.  2,  lettera  B), punti 1), 2) e 3) sono
valutabili  dalla data del conseguimento del titolo stesso. I periodi
di   attivita'   valutabili  di  cui  all'art.  2,  lettera  B)  sono
cumulabili: fino ad un massimo di 10 punti.
    Sono  considerati  soltanto  le attivita' ed i servizi, attinenti
settori  le  cui  discipline  interessino  l'Autorita', risultanti da
idonee  dichiarazioni  che  ne  attestino  la  durata  e  il regolare
svolgimento.
    Categoria  B  -  Ogni altro titolo accademico, professionale o di
studio,  attinente  l'attivita' istituzionale dell'Autorita': fino ad
un massimo di 5 punti.
    Sono   considerati,   qualora   risultanti   da  atti  formali  o
autocertificati secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000:
      diploma  di  dottorato di ricerca o equivalente titolo ottenuto
anche presso universita' straniere;
      specializzazioni  conseguite  a  seguito  di corsi post-laurea,
della  durata  di  almeno  un  anno  accademico, presso universita' o
istituti  di  istruzione  universitaria  italiani o esteri; ulteriori
diplomi di laurea;
      la  vincita  di  concorsi,  per  la  carriera  dirigenziale, in
istituzioni   la   cui   attivita'  riguardi  i  campi  di  interesse
dell'Autorita';
      abilitazioni  professionali;  lode  per  il  voto  della laurea
valida per l'ammissione al concorso;
      borse  di  studio,  premi  e  riconoscimenti  di  interesse per
l'attivita' istituzionale dell'Autorita';
      ogni  altro  significativo  titolo  della  stessa categoria che
abbia interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'.
    Categoria  C  -  Pubblicazioni  a stampa di carattere giuridico o
economico: fino ad un massimo di 5 punti.
    Sono oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni inerenti le
materie  previste  per  le  prove  di  esame  di  cui all'art. 12 del
presente   bando  per  le  quali  si  concorre;  non  sono  presi  in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti.
    I lavori in corso di stampa sono presi in considerazione soltanto
se  accompagnati  da  una  dichiarazione  dell'editore che sono stati
accettati per la pubblicazione.