Art.10. Commissione giudicatrice Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la commissione giudicatrice che dovra' provvedere: alla selezione culturale di cui all'art. 5 del presente decreto; alla valutazione dei titoli di cui all'art. 9 del presente decreto; alla redazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11. La citata commissione sara' composta da: un dirigente ovvero ufficiale dell'Esercito di grado equiparato, presidente; due ufficiali superiori dell'Esercito, membri; un funzionario civile appartenente ad una qualifica non inferiore all'ottava, membro; un collaboratore amministrativo appartenente alla settima qualifica funzionale ovvero un ufficiale inferiore dell'Esercito di grado equiparato, segretario.