Art.10.


                      Commissione giudicatrice

    Con successivo decreto dirigenziale sara' nominata la commissione
giudicatrice che dovra' provvedere:
      alla   selezione  culturale  di  cui  all'art. 5  del  presente
decreto;
      alla  valutazione  dei  titoli  di  cui all'art. 9 del presente
decreto;
      alla  redazione  della  graduatoria  finale di merito di cui al
successivo art. 11.
    La citata commissione sara' composta da:
      un   dirigente   ovvero   ufficiale   dell'Esercito   di  grado
equiparato, presidente;
      due ufficiali superiori dell'Esercito, membri;
      un   funzionario  civile  appartenente  ad  una  qualifica  non
inferiore all'ottava, membro;
      un   collaboratore  amministrativo  appartenente  alla  settima
qualifica  funzionale  ovvero un ufficiale inferiore dell'Esercito di
grado equiparato, segretario.