Art. 11.

                             Graduatoria

    La   commissione  di  cui  al  precedente  art. 10  redigera'  la
graduatoria  finale  di merito sulla base del punteggio riportato dai
candidati  di  cui  all'art. 1,  comma 2, lettera a), nella selezione
culturale  e  sulla base del punteggio riportato dai candidati di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), nella valutazione dei titoli.
    A  parita'  di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso  dei titoli di preferenza indicati nell'art. 5, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  In  caso  di  ulteriore
parita'  sara'  data la precedenza al candidato piu' giovane di eta',
ai  sensi del comma 3, dell'art. 7 della legge 5 maggio 1997, n. 127,
come  sostituito dal comma 9, dell'art. 8 della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
    La  suddetta  graduatoria  sara'  approvata  con decreto adottato
dalla Direzione generale per il personale militare.