Art. 17. B e n e f i c i 1. Al termine della ferma volontaria contratta compete: la corresponsione di un premio di congedamento nella misura prevista dalle vigenti disposizioni; la costituzione, a cura e a spese dell'amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti). 2. Ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, il personale congedato senza demerito al termine delle ferme o rafferme potra' essere assunto, sempreche' in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 13 maggio 1975, n. 157: nei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa (categoria degli operai specializzati, qualificati o comuni), nel limite del quaranta per cento dei posti annualmente disponibili (art. 28); nei posti di impiego civile del Ministero della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti per mancanza di aspiranti (art. 29). 3. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, modificato dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il personale congedato senza demerito al termine della ferma contratta puo' essere assunto nelle amministrazioni indicate nello stesso articolo, nel limite del venti per cento delle assunzioni annuali del personale civile, impiegatizio ed operaio, ferme restando le aliquote dei posti spettanti ai soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. La domanda di assunzione dovra' essere presentata entro dodici mesi dal collocamento in congedo. 4. I brevetti di specializzazione sono validi sia agli effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini della eventuale emigrazione all'estero.