Art. 17.

                           B e n e f i c i

    1. Al termine della ferma volontaria contratta compete:
      la  corresponsione  di  un  premio di congedamento nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni;
      la  costituzione,  a cura e a spese dell'amministrazione, della
posizione  assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti).
    2.  Ai  sensi  della  legge  31 maggio 1975, n. 191, il personale
congedato  senza  demerito  al  termine delle ferme o rafferme potra'
essere  assunto, sempreche' in possesso dei requisiti stabiliti dalla
legge 13 maggio 1975, n. 157:
      nei  ruoli  delle  lavorazioni  e  dei  servizi  generali delle
maestranze   del  Ministero  della  difesa  (categoria  degli  operai
specializzati,  qualificati  o  comuni),  nel limite del quaranta per
cento dei posti annualmente disponibili (art. 28);
      nei   posti  di  impiego  civile  del  Ministero  della  difesa
riservati  ai  sottufficiali  ai  sensi  degli articoli 57 e 59 della
legge  31 luglio  1954,  n. 599,  e  rimasti  vacanti per mancanza di
aspiranti (art. 29).
    3.  Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196,  modificato  dall'art. 3,  comma 65,  della legge 24 dicembre
1993,  n. 537, il personale congedato senza demerito al termine della
ferma  contratta  puo'  essere assunto nelle amministrazioni indicate
nello   stesso  articolo,  nel  limite  del  venti  per  cento  delle
assunzioni  annuali  del  personale  civile, impiegatizio ed operaio,
ferme  restando  le  aliquote  dei posti spettanti ai soggetti aventi
titolo  all'assunzione  obbligatoria,  ai  sensi della legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni.
    La  domanda  di  assunzione dovra' essere presentata entro dodici
mesi dal collocamento in congedo.
    4.  I  brevetti  di specializzazione sono validi sia agli effetti
dell'iscrizione  nelle  liste  di  collocamento  sia  ai  fini  della
eventuale emigrazione all'estero.