Art. 3.

                Compilazione ed inoltro delle domande

    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere:
      a) redatta  in  carta  semplice,  secondo  il modello riportato
nell'allegato   A  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto,  osservando  le  istruzioni  riportate  in  calce al modello
stesso;
      b) firmata  per  esteso  dall'aspirante  (la  firma, da apporre
necessariamente  in  forma autografa, non richiede l'autenticazione).
Il  candidato  che  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  all'arruolamento  sia  minorenne dovra' allegare alla
stessa,  a  pena  di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice,
conforme all'allegato B che costituisce parte integrante del presente
decreto,  redatto  dal  Sindaco  o  suo  delegato  e  sottoscritto da
entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o
dal  tutore  in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che
l'assenso  sia  firmato  da  uno  solo  dei  genitori dovranno essere
documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;
      c) presentata  personalmente,  a  pena  di  decadenza, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalita':
        dagli  aspiranti  gia'  alle  armi, presso il Comando/Ente di
appartenenza  che dovra' provvedere a trasmetterla al Ministero della
difesa  -  Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
3a  Divisione - 3a Sezione, via XX settembre n. 123/A, c.a.p. 00187 -
Roma, n. tel./fax 06/47354458;
        dagli  aspiranti  di  sesso  maschile  che non abbiano ancora
assolto  gli  obblighi  di leva e dagli aspiranti di sesso femminile,
presso  il  Distretto  militare piu' vicino al luogo di residenza che
dovra'  provvedere  a  trasmetterla  all'indirizzo sopra indicato del
Ministero della difesa;
      d) gli   enti   riceventi  sono  obbligati  a  rilasciare  agli
interessati la ricevuta dell'avvenuta presentazione.
    2.  La inosservanza delle modalita' indicate nei precedenti punti
b)  e  c)  comportera'  il  non accoglimento della domanda medesima e
quindi  la  esclusione dalle procedure concorsuali. Non saranno prese
in  considerazione  le  domande  pervenute  direttamente al Ministero
della   difesa   senza   il   rispetto   delle   predette  modalita'.
L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' nel caso di
ritardo  nella trasmissione delle domande presentate ai suddetti Enti
non personalmente ma tramite servizio postale.
    3.  Gli  aspiranti  residenti  all'estero  potranno  inoltrare la
domanda,   entro   il   termine  sopraindicato,  tramite  l'Autorita'
diplomatica o consolare.
    4.   Nella   predetta   domanda  l'aspirante,  consapevole  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare:
      a) i  propri  dati  anagrafici  (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il numero di codice fiscale;
      b) il possesso della cittadinanza italiana;
      c) il proprio stato civile;
      d) di essere di sesso maschile/femminile;
      e) la  residenza  ed  il  comune  nelle cui liste elettorali e'
iscritto/a ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
      f) il   Distretto   militare  di  appartenenza  (solo  per  gli
aspiranti di sesso maschile);
      g) nel  caso  di  militare  alle  armi  dichiarare  la  propria
posizione di servizio (leva o volontario in ferma annuale);
      h) di  non  essere  stato  riformato  alla  visita  di  leva  o
successivamente ad essa (solo per gli aspiranti di sesso maschile);
      i) di  non  essere  stato  dichiarato  "obiettore di coscienza"
ovvero  ammesso  a prestare "servizio civile" (solo per gli aspiranti
di sesso maschile);
      j) la  propria  posizione  nei  riguardi degli obblighi di leva
(solo  per  gli  aspiranti  di sesso maschile anche in servizio quale
VFA).
    Il  militare  in  servizio  dovra' indicare la data di inizio del
servizio,  il  proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il
quale  presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno
inviate  al  recapito indicato nella domanda e non tramite il Comando
di appartenenza;
      k) il  titolo  di  studio  posseduto.  L'aspirante che all'atto
della  presentazione  della  domanda  abbia  conseguito  il titolo di
studio  all'estero  dovra'  documentare l'equipollenza del medesimo a
quello prescritto per la partecipazione al concorso;
      l) di  non aver riportato condanne per delitti non colposi, non
essere incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o
di  espulsione  dalle  Forze  armate  e  Forze di polizia, non essere
sottoposti a misure di prevenzione;
      m) di  non  essere  incorso  nel  proscioglimento d'autorita' o
d'ufficio  da  precedente  arruolamento volontario in qualsiasi Forza
armata o Forza di polizia;
      n) l'eventuale  possesso  di  titoli  di  riserva, preferenza o
precedenza di cui al successivo art. 11 del presente decreto;
      o) il   recapito   al   quale   desidera   ricevere   tutte  le
comunicazioni  relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, del numero telefonico;
      p) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
    Ogni  variazione  dell'indirizzo  che venga a verificarsi durante
l'espletamento  del concorso deve essere segnalata, con dichiarazione
specifica,  direttamente  e  nel modo piu' celere, al Ministero della
difesa  -  Direzione generale per il personale militare - I Reparto -
3a  Divisione  - 3a Sezione, via XX settembre n. 123/A - c.a.p. 00187
Roma - n. tel./fax 0647354458.
    L'amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito   da  parte  dell'aspirante  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente
irregolari  per  vizi sanabili, inesatte o incomplete di talune delle
prescritte  dichiarazioni,  ovvero non conformi al modello di domanda
di  cui  al  citato  allegato  A al presente decreto, potranno essere
accettate     a     giudizio     discrezionale    ed    insindacabile
dell'amministrazione  per  essere  regolarizzate  ed  integrate delle
dichiarazioni  mancanti. L'omissione o l'incompleta indicazione delle
generalita'  (nome e cognome), la mancanza della firma del candidato,
l'omissione  dell'indicazione dell'assolvimento o meno degli obblighi
di  leva, della posizione rivestita (leva o VFA) nel caso di militare
in  servizio,  la  mancanza,  nel  caso  di  minorenni,  dell'atto di
assenso,    costituira'    motivo   di   esclusione   dall'ammissione
all'arruolamento e dall'incorporazione.