Art. 3. Compilazione ed inoltro delle domande 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: a) redatta in carta semplice, secondo il modello riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, osservando le istruzioni riportate in calce al modello stesso; b) firmata per esteso dall'aspirante (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione). Il candidato che alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'arruolamento sia minorenne dovra' allegare alla stessa, a pena di decadenza, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, redatto dal Sindaco o suo delegato e sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso che l'assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore; c) presentata personalmente, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalita': dagli aspiranti gia' alle armi, presso il Comando/Ente di appartenenza che dovra' provvedere a trasmetterla al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3a Divisione - 3a Sezione, via XX settembre n. 123/A, c.a.p. 00187 - Roma, n. tel./fax 06/47354458; dagli aspiranti di sesso maschile che non abbiano ancora assolto gli obblighi di leva e dagli aspiranti di sesso femminile, presso il Distretto militare piu' vicino al luogo di residenza che dovra' provvedere a trasmetterla all'indirizzo sopra indicato del Ministero della difesa; d) gli enti riceventi sono obbligati a rilasciare agli interessati la ricevuta dell'avvenuta presentazione. 2. La inosservanza delle modalita' indicate nei precedenti punti b) e c) comportera' il non accoglimento della domanda medesima e quindi la esclusione dalle procedure concorsuali. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute direttamente al Ministero della difesa senza il rispetto delle predette modalita'. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita' nel caso di ritardo nella trasmissione delle domande presentate ai suddetti Enti non personalmente ma tramite servizio postale. 3. Gli aspiranti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda, entro il termine sopraindicato, tramite l'Autorita' diplomatica o consolare. 4. Nella predetta domanda l'aspirante, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il numero di codice fiscale; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il proprio stato civile; d) di essere di sesso maschile/femminile; e) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto/a ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) il Distretto militare di appartenenza (solo per gli aspiranti di sesso maschile); g) nel caso di militare alle armi dichiarare la propria posizione di servizio (leva o volontario in ferma annuale); h) di non essere stato riformato alla visita di leva o successivamente ad essa (solo per gli aspiranti di sesso maschile); i) di non essere stato dichiarato "obiettore di coscienza" ovvero ammesso a prestare "servizio civile" (solo per gli aspiranti di sesso maschile); j) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva (solo per gli aspiranti di sesso maschile anche in servizio quale VFA). Il militare in servizio dovra' indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del reparto/ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al recapito indicato nella domanda e non tramite il Comando di appartenenza; k) il titolo di studio posseduto. L'aspirante che all'atto della presentazione della domanda abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per la partecipazione al concorso; l) di non aver riportato condanne per delitti non colposi, non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dalle Forze armate e Forze di polizia, non essere sottoposti a misure di prevenzione; m) di non essere incorso nel proscioglimento d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Forza di polizia; n) l'eventuale possesso di titoli di riserva, preferenza o precedenza di cui al successivo art. 11 del presente decreto; o) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico; p) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso deve essere segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e nel modo piu' celere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 3a Divisione - 3a Sezione, via XX settembre n. 123/A - c.a.p. 00187 Roma - n. tel./fax 0647354458. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Le domande di partecipazione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o incomplete di talune delle prescritte dichiarazioni, ovvero non conformi al modello di domanda di cui al citato allegato A al presente decreto, potranno essere accettate a giudizio discrezionale ed insindacabile dell'amministrazione per essere regolarizzate ed integrate delle dichiarazioni mancanti. L'omissione o l'incompleta indicazione delle generalita' (nome e cognome), la mancanza della firma del candidato, l'omissione dell'indicazione dell'assolvimento o meno degli obblighi di leva, della posizione rivestita (leva o VFA) nel caso di militare in servizio, la mancanza, nel caso di minorenni, dell'atto di assenso, costituira' motivo di esclusione dall'ammissione all'arruolamento e dall'incorporazione.