Art. 6.

  Ammissione agli accertamenti dell'idoneita' al servizio militare

    1.  Saranno  ammessi agli accertamenti dell'idoneita' al servizio
militare   di  cui  al  successivo  art. 7,  secondo  l'ordine  della
graduatoria  provvisoria  di cui al suddetto art. 5, comma 8, n. 1350
aspiranti idonei di sesso femminile e quelli che abbiano riportato lo
stesso punteggio del milletrecentocinquantesimo classificato.
    2. Gli aspiranti idonei di sesso maschile di cui alla graduatoria
citata   all'art. 5,  comma 8,  saranno  ammessi  successivamente  ai
predetti  accertamenti fisio-psico-attitudinali qualora il numero dei
posti  previsto  per gli aspiranti di sesso maschile non possa essere
totalmente  coperto con gli idonei appartenenti alla categoria di cui
all'art. 1,  comma 2,  lettera  b),  del  bando  e  risultanti  dalla
graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11.