Art. 11.

                 Graduatoria ed immissione in ruolo

    La  commissione  di cui all'art. 9 formera' la graduatoria finale
di  merito  dei  concorrenti  attribuendo  a  ciascuno  il  punteggio
risultante  dalla  somma  aritmetica  dei  titoli, decrementato dalle
eventuali  sanzioni  disciplinari  di  Corpo, cosi' come previsto dal
precedente art. 10.
    A  parita'  di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in
possesso  dei  titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  purche'  non  in  contrasto  con  i
requisiti  richiesti  al  precedente  art. 2.  In  caso  di ulteriore
parita'  sara' data precedenza alla minore eta' (articoli 8 e 9 della
legge 16 giugno 1998, n. 191).
    I  concorrenti  utilmente  collocati nella graduatoria di merito,
nei limiti dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e
secondo  l'ordine  della graduatoria, immessi nel ruolo dei volontari
in servizio permanente dell'Esercito.
    I   concorrenti   che  nelle  more  della  procedura  concorsuale
venissero  dichiarati vincitori ed immessi nel ruolo dei volontari in
s.p.,  in  quanto  gia' partecipanti ad analoga precedente procedura,
saranno esclusi d'ufficio dalla procedura concorsuale in questione.
    La  graduatoria  finale di merito del concorso e l'immissione nel
ruolo  saranno  approvati  con  decreto  dirigenziale.  Detti decreti
saranno  pubblicati  nel  Giornale  ufficiale della Difesa e di detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.