Art. 11. Graduatoria ed immissione in ruolo La commissione di cui all'art. 9 formera' la graduatoria finale di merito dei concorrenti attribuendo a ciascuno il punteggio risultante dalla somma aritmetica dei titoli, decrementato dalle eventuali sanzioni disciplinari di Corpo, cosi' come previsto dal precedente art. 10. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, purche' non in contrasto con i requisiti richiesti al precedente art. 2. In caso di ulteriore parita' sara' data precedenza alla minore eta' (articoli 8 e 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191). I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito, nei limiti dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e secondo l'ordine della graduatoria, immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito. I concorrenti che nelle more della procedura concorsuale venissero dichiarati vincitori ed immessi nel ruolo dei volontari in s.p., in quanto gia' partecipanti ad analoga precedente procedura, saranno esclusi d'ufficio dalla procedura concorsuale in questione. La graduatoria finale di merito del concorso e l'immissione nel ruolo saranno approvati con decreto dirigenziale. Detti decreti saranno pubblicati nel Giornale ufficiale della Difesa e di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.