Art. 14.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per
le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e per ulteriori attivita'
promozionali  concernenti  il  reclutamento  della  Forza  armata.  I
predetti  dati  saranno  trattati  presso  una banca dati autorizzata
anche  successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di
lavoro  a tempo indeterminato per le finalita' inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il
diritto  di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    Tali   diritti   potranno   essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'ufficiale  o del funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore generale per
il personale militare.