Art. 2. Requisiti Possono partecipare al concorso, con domanda da prodursi secondo le modalita' indicate al successivo art. 3, i sergenti di complemento dell'Esercito ed i graduati di truppa dell'Esercito di cui al precedente art. 1 che: 1) non siano incorsi: a) in condanne per delitti non colposi; b) nel proscioglimento d'autorita' da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneita' al grado di caporale, caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382; c) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio; d) nel proscioglimento d'autorita' per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; e) nel proscioglimento a domanda senza aver ultimato la ferma breve; 2) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'assunzione nell'Amministrazione della Difesa, quale sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; 3) abbiano riportato nell'ultima scheda e specchio valutativo o rapporto informativo, chiusi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, una qualifica non inferiore a "nella media" o "rendimento sufficiente" o un giudizio equiparabile a tale qualifica, cosi' come specificato al successivo art. 10. I requisiti suindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3, e, ad eccezione del punto sub 3), mantenuti fino alla data dell'effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 8. Possono altresi' partecipare al concorso i volontari ai quali sia stato concesso di permanere in servizio ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505. I candidati che risultassero, ad una verifica anche successiva, in difetto di uno o piu' requisiti saranno esclusi dal concorso ovvero, se vincitori, dichiarati decaduti dalla nomina.