Art. 2.

                              Requisiti

    Possono  partecipare al concorso, con domanda da prodursi secondo
le modalita' indicate al successivo art. 3, i sergenti di complemento
dell'Esercito  ed  i  graduati  di  truppa  dell'Esercito  di  cui al
precedente art. 1 che:
      1) non siano incorsi:
        a) in condanne per delitti non colposi;
        b) nel proscioglimento d'autorita' da precedente arruolamento
volontario  in  qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per
permanente    inidoneita'    psico-fisica    al   servizio   militare
incondizionato    o   per   inidoneita'   al   grado   di   caporale,
caporale maggiore  e  di  sergente e gradi corrispondenti o per grave
mancanza  disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare
di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;
        c)  nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento
volontario  da  qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per
perdita  del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale,
per  delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge
sul matrimonio;
        d)    nel    proscioglimento   d'autorita'   per   protratto,
insufficiente  rendimento  nel corso della ferma ai sensi dell'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332;
        e) nel proscioglimento a domanda senza aver ultimato la ferma
breve;
      2)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e di condotta
previste  dall'art. 36,  comma 6,  del decreto legislativo 3 febbraio
1993,  n. 29,  per  l'assunzione  nell'Amministrazione  della Difesa,
quale  sostituito dall'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80;
      3) abbiano riportato nell'ultima scheda e specchio valutativo o
rapporto  informativo,  chiusi  alla  data di scadenza del termine di
presentazione  delle  domande,  una  qualifica non inferiore a "nella
media"  o  "rendimento sufficiente" o un giudizio equiparabile a tale
qualifica, cosi' come specificato al successivo art. 10.
    I  requisiti  suindicati  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza del termine di cui al successivo art. 3, e, ad eccezione del
punto sub 3), mantenuti fino alla data dell'effettiva incorporazione,
pena   l'esclusione  dal  concorso  con  la  procedura  prevista  dal
successivo art. 8.
    Possono altresi' partecipare al concorso i volontari ai quali sia
stato  concesso di permanere in servizio ai sensi dell'art. 10, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.
    I  candidati  che risultassero, ad una verifica anche successiva,
in  difetto  di  uno  o  piu'  requisiti saranno esclusi dal concorso
ovvero, se vincitori, dichiarati decaduti dalla nomina.