Art. 9.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli
posseduti  dai candidati verra' nominata con successivo provvedimento
del Direttore generale per il personale militare, e sara' composta:
      da un brigadier generale o colonnello o dirigente, presidente;
      da   tre   ufficiali  di  grado  non  inferiore  a  maggiore  o
funzionario amministrativo, membri;
      da   un   ufficiale   di   grado  non  inferiore  a  tenente  o
collaboratore amministrativo, membro e segretario.