Art. 9. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli posseduti dai candidati verra' nominata con successivo provvedimento del Direttore generale per il personale militare, e sara' composta: da un brigadier generale o colonnello o dirigente, presidente; da tre ufficiali di grado non inferiore a maggiore o funzionario amministrativo, membri; da un ufficiale di grado non inferiore a tenente o collaboratore amministrativo, membro e segretario.