Art. 10.

                            Prova scritta

    1.  La  prova  scritta  di esame, intesa ad accertare il grado di
conoscenza della lingua italiana, da svolgersi in un tempo massimo di
cinque ore, avra' luogo il 6 novembre 2001, nella sede e nell'ora che
verranno  comunicati  agli interessati dal Comando Generale dell'Arma
dei  carabinieri  -  I  Reparto  -  Centro  Nazionale  di Selezione e
Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento e Concorsi con le modalita' di
cui   al   precedente   art. 9,   comma 8,  o,  in  caso  di  mancata
effettuazione della prova preliminare, comma 2.
    2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al
seguito  una  penna  biro con inchiostro di colore scuro e durante la
prova  saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al 5o comma
del  precedente  art. 9, mentre potranno consultare i dizionari della
lingua  italiana  (o  tedesca,  per i concorrenti di cui alla riserva
dell'art. 1,  comma 2,  lettera a, che intenderanno svolgere la prova
in quest'ultima lingua), eventualmente portati al seguito.
    3.  Agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento di detta prova
provvedera'  la  commissione  e, in caso di svolgimento in piu' sedi,
appositi  comitati  di vigilanza nominati come indicato al precedente
art. 9 per la prova preliminare.
    4.  La  commissione  assegnera'  a  ciascun  tema che giudichera'
sufficiente un punto di merito da 18 a 30 trentesimi.
    5.  Non  saranno  valutati gli elaborati nei quali la commissione
rilevera'   sottoscrizioni,  contrassegni  o  altri  particolari  che
potrebbero portare all'identificazione del concorrente.
    6.  Il candidato che ricevera' comunicazione in merito al mancato
superamento  della  citata  prova  o alla mancata valutazione del suo
elaborato   dovra'   intendersi  non  ammesso  alle  successive  fasi
concorsuali.