Art. 10. Prova scritta 1. La prova scritta di esame, intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, da svolgersi in un tempo massimo di cinque ore, avra' luogo il 6 novembre 2001, nella sede e nell'ora che verranno comunicati agli interessati dal Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 8, o, in caso di mancata effettuazione della prova preliminare, comma 2. 2. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e durante la prova saranno tenuti ad osservare le prescrizioni di cui al 5o comma del precedente art. 9, mentre potranno consultare i dizionari della lingua italiana (o tedesca, per i concorrenti di cui alla riserva dell'art. 1, comma 2, lettera a, che intenderanno svolgere la prova in quest'ultima lingua), eventualmente portati al seguito. 3. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvedera' la commissione e, in caso di svolgimento in piu' sedi, appositi comitati di vigilanza nominati come indicato al precedente art. 9 per la prova preliminare. 4. La commissione assegnera' a ciascun tema che giudichera' sufficiente un punto di merito da 18 a 30 trentesimi. 5. Non saranno valutati gli elaborati nei quali la commissione rilevera' sottoscrizioni, contrassegni o altri particolari che potrebbero portare all'identificazione del concorrente. 6. Il candidato che ricevera' comunicazione in merito al mancato superamento della citata prova o alla mancata valutazione del suo elaborato dovra' intendersi non ammesso alle successive fasi concorsuali.