Art. 11. Prova di efficienza fisica 1. I candidati risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 10, saranno convocati, per essere sottoposti a prove di efficienza fisica, a cura del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento. 2. Le citate prove, disciplinate da specifiche norme tecniche, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: per gli uomini: salto in alto (altezza m 1,10, massimo due tentativi); piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni); corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 05 ); per le donne: salto in alto (altezza m 0,90, massimo due tentativi); piegamenti sulle braccia (minimo 10, tempo limite 2' senza interruzioni); corsa piana di metri 1000 (tempo massimo 4' e 40 ). 3. Qualora il concorrente (di entrambi i sessi) consegua un risultato al di sotto del minimo stabilito anche in una sola delle prove di efficienza fisica non sara' ammesso alle ulteriori fasi concorsuali. 4. I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di efficienza fisica muniti di: documento di riconoscimento in corso di validita'; certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate in cui esercitano medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione del certificato o l'esibizione di referto non valido determinera' la non ammissione a sostenere dette prove. In tal caso il concorrente che ne faccia richiesta sara' riconvocato con le stesse modalita' previste dal successivo articolo 21. In aggiunta a quanto precede le concorrenti, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza degli esercizi di cui al precedente comma 2, dovranno produrre l'esito di un test di gravidanza su prelievo ematico, effettuato presso struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata entro i cinque giorni precedenti la data degli accertamenti sanitari, che escluda la sussistenza di detto stato; in assenza di tale referto, le concorrenti verranno sottoposte a test di gravidanza, al fine sopraindicato. In caso di positivita' del test di gravidanza le concorrenti non potranno in nessun caso essere sottoposte alle prove di efficienza fisica. L'esito di detto referto sara' utilizzato, al medesimo scopo, per l'effettuazione dell'eventuale esame radiografico di cui al successivo art. 12. Il concorrente dovra' provvedere in proprio a procurarsi idoneo abbigliamento per l'esecuzione degli esercizi.