Art. 15. Esame facoltativo di lingue 1. I concorrenti che l'abbiano richiesto nella domanda di ammissione al concorso, sempreche' abbiano riportato l'idoneita' nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua, prescelta tra le seguenti (non piu' di due): inglese, francese, tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese. A tal fine l'insegnante di italiano membro della commissione di cui all'art. 8 sara' sostituito dall'insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. 2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere le successive prove orali, secondo i programmi stabiliti nell'allegato 3. 3. La commissione, in caso di superamento di entrambe le prove, attribuira' un punteggio incrementale determinato in funzione della media aritmetica della votazione delle citate prove. Pertanto, il concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale compreso tra diciotto e trenta trentesimi, conseguira', ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: a) per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola: da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30; da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30; da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30; da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30; da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30. b) per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese: da 18,00 a 21,00/30: 0,50/30; da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30; da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30; da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30; da 28,01 a 30,00/30: 5,00/30. 4. L'incremento per due lingue non potra' superare, cumulativamente, il punteggio di 6,5/30.