Art. 15.

                     Esame facoltativo di lingue

    1.  I  concorrenti  che  l'abbiano  richiesto  nella  domanda  di
ammissione  al  concorso,  sempreche'  abbiano  riportato l'idoneita'
nella precedente prova orale, saranno sottoposti all'esame di lingua,
prescelta  tra  le  seguenti  (non  piu'  di due): inglese, francese,
tedesca, spagnola, albanese, turca, araba, russa e cinese. A tal fine
l'insegnante  di  italiano membro della commissione di cui all'art. 8
sara'   sostituito   dall'insegnante   della  lingua  estera  oggetto
dell'esame,  in  possesso  del  prescritto  titolo  accademico  o, in
mancanza,  da  un  ufficiale  qualificato  conoscitore  della  lingua
stessa.
    2. L'esame facoltativo di lingue consistera' in una prova scritta
nella lingua prescelta il cui superamento permettera' di sostenere le
successive  prove  orali, secondo i programmi stabiliti nell'allegato
3.
    3.  La  commissione, in caso di superamento di entrambe le prove,
attribuira'  un  punteggio incrementale determinato in funzione della
media  aritmetica  della  votazione  delle citate prove. Pertanto, il
concorrente che avra' riportato in ciascuna prova un punteggio finale
compreso tra diciotto e trenta trentesimi, conseguira', ai fini della
formazione     della     graduatoria    finale    di    merito,    le
seguenti maggiorazioni:
    a) per le lingue inglese, francese, tedesca e spagnola:
      da 18,00 a 21,00/30: 0,20/30;
      da 21,01 a 24,00/30: 0,40/30;
      da 24,01 a 26,00/30: 0,60/30;
      da 26,01 a 28,00/30: 1,00/30;
      da 28,01 a 30,00/30: 1,50/30.
    b) per le lingue albanese, turca, araba, russa e cinese:
      da 18,00 a 21,00/30: 0,50/30;
      da 21,01 a 24,00/30: 1,50/30;
      da 24,01 a 26,00/30: 2,50/30;
      da 26,01 a 28,00/30: 4,00/30;
      da 28,01 a 30,00/30: 5,00/30.
    4.   L'incremento   per   due   lingue   non   potra'   superare,
cumulativamente, il punteggio di 6,5/30.