Art. 17.

                      Posizione amministrativa

    1. Le   spese   per   i   viaggi   da   e   per   le  sedi  delle
prove/accertamenti   previsti   dal   presente  decreto,  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma 3,  sono a carico dei candidati, i quali,
peraltro,  muniti  di  lettera  o telegramma di convocazione potranno
rivolgersi  al  Distretto  Militare,  alla  Capitaneria di Porto o al
Comando  carabinieri,  per  ottenere  il rilascio dello scontrino per
fruire  della  agevolazione  ferroviaria  derivante dall'applicazione
della tariffa 4.
    2. I   concorrenti   in   servizio   militare   (compresi  quelli
appartenenti    all'Arma    dei    carabinieri)    dovranno   fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove/accertamenti,  nonche'  al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento  delle  sedi  ove  si svolgeranno dette prove e per il
rientro nelle sedi di servizio.
    3. Qualora  il  concorrente  non  sostenga  le prove/accertamenti
d'esame per cause dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle
stesse,  la  licenza  straordinaria  sara' computata in detrazione da
quella ordinaria dell'anno in corso.