Art. 2. R e q u i s i t i 1. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista al successivo art. 12; siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguano entro il 31 dicembre 2001, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario in scienze criminologiche applicate, presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Bologna; non abbiano superato il trentesimo anno di eta'; non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; siano in possesso di una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; non siano stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti ed appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dal servizio ovvero dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a sessanta giorni; b) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, di statura non inferiore a m 1,65 se di sesso maschile e m 1,61 se di sesso femminile, che alla data suddetta: godano dei diritti civili e politici; siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2o grado, o lo conseguano entro il 31 dicembre 2001, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario in scienze criminologiche applicate, presso la facolta' di scienze politiche dell'Universita' degli studi di Bologna; non siano stati condannati per delitti non colposi ne' siano stati sottoposti a misure di prevenzione; non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri; siano in possesso dei requisiti morali e di condotta richiesti dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, nonche' di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte; siano celibi/nubili o vedovi/e o se coniugati abbiano compiuto ventisei anni di eta'; non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati, ovvero destituiti dai pubblici uffici; siano in possesso di idonei requisiti fisici, di cui alle direttive tecniche datate 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare; se di sesso maschile: abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseisimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' effettivamente prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni, qualunque sia il grado rivestito; non siano riformati o rivedibili; non siano stati ammessi a prestare servizio sostitutivo civile (legge 8 luglio 1998, n. 230); se di sesso femminile: abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di eta'; non siano riformate. 2. I concorrenti che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui alla precedente lettera a) a quella prevista dalla lettera b) o viceversa, dovranno riunire anche i requisiti richiesti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'eta'. 3. I requisiti suindicati, fatta eccezione per l'eta', debbono essere posseduti fino alla data di effettivo incorporamento. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi, pena l'esclusione dal concorso con la procedura prevista dal successivo art. 7. 4. Non si applicano i limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi.