Art. 23.

         Proroga dei termini di validita' della graduatoria

    1. L'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di avvalersi della
graduatoria  di  cui  al  precedente  art.  16,  ai sensi del decreto
legislativo  n. 83  del  28 febbraio  2001, art. 19, comma 6-bis, per
l'ammissione  a  futuri  analoghi  corsi  che  avranno  inizio  entro
diciotto mesi dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
    2. In  caso  di  applicazione  del  precedente comma, i candidati
ammessi  a  tali  corsi  sulla  base  della  graduatoria del presente
concorso, all'atto dell'incorporamento:
      dovranno   mantenere  i  requisiti  previsti  dall'art.  2  del
presente bando, fatta eccezione per l'eta';
      saranno  sottoposti  a visita medica presso il Comando Generale
dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione
e  Reclutamento  volta  ad  accertare  il  mantenimento dei requisiti
fisici di cui al precedente art. 12.
    L'ammissione  al  corso  e'  subordinata all'autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
      Roma, 2 luglio 2001
                                      f./to Il ten. gen.: Simeone