Art. 23. Proroga dei termini di validita' della graduatoria 1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di avvalersi della graduatoria di cui al precedente art. 16, ai sensi del decreto legislativo n. 83 del 28 febbraio 2001, art. 19, comma 6-bis, per l'ammissione a futuri analoghi corsi che avranno inizio entro diciotto mesi dalla data di approvazione della graduatoria stessa. 2. In caso di applicazione del precedente comma, i candidati ammessi a tali corsi sulla base della graduatoria del presente concorso, all'atto dell'incorporamento: dovranno mantenere i requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando, fatta eccezione per l'eta'; saranno sottoposti a visita medica presso il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti fisici di cui al precedente art. 12. L'ammissione al corso e' subordinata all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 2 luglio 2001 f./to Il ten. gen.: Simeone