Art. 5.

                    Comunicazioni agli aspiranti

    1.   Ad  eccezione  delle  notifiche  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, tutte le comunicazioni personali
agli aspiranti avverranno in forma scritta, a mezzo posta.
    2.  In  nessun  caso  l'Amministrazione si assume responsabilita'
circa  possibili  disguidi  postali  derivanti  da  errate, mancate o
tardive   segnalazioni   di  variazione  di  recapito,  da  ritardata
ricezione  da  parte  dei candidati di avvisi di convocazione o altre
comunicazioni  o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza
o ad eventi di forza maggiore.