Art. 8.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata
con  successivo  provvedimento del Direttore Generale, sara' composta
da:
      a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
      b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
      c) un  insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo
accademico, membro;
      d) un   maresciallo   aiutante   luogotenente   dell'Arma   dei
carabinieri, segretario senza diritto al voto.
    2. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da un numero
di  componenti  tale  che  permetta, unico restando il presidente, la
suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di
componenti pari a quello della commissione originaria, fermo restando
che  il  Segretario  aggiunto  puo' rivestire il grado di maresciallo
aiutante  sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza.  La  stessa,
inoltre,  per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta
puo'  avvalersi  dell'ausilio  di apposito personale di sorveglianza,
nominato   su   disposizione   del  Comando  Generale  dell'Arma  dei
carabinieri.