Art. 8. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, che verra' nominata con successivo provvedimento del Direttore Generale, sara' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un maresciallo aiutante luogotenente dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto al voto. 2. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, fermo restando che il Segretario aggiunto puo' rivestire il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. La stessa, inoltre, per la vigilanza alla prova preliminare ed a quella scritta puo' avvalersi dell'ausilio di apposito personale di sorveglianza, nominato su disposizione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri.