Art. 11.

                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  risultati idonei alla prova scritta di cui al
precedente  art. 10,  saranno  convocati  in  Roma a cura del Comando
Generale  dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di
Selezione  e  Reclutamento  -  Ufficio  Reclutamento  e Concorsi, per
essere   sottoposti   agli  accertamenti  sanitari,  disciplinati  da
apposite  norme  tecniche,  da  parte  di  un collegio medico, il cui
giudizio e' definitivo, composto da due ufficiali superiori medici ed
un  ufficiale  inferiore  medico,  coadiuvato  da  personale medico e
paramedico   specializzato,   al   fine  di  accertare  l'assenza  di
infermita'  invalidanti  in  atto. Per coloro che entro il termine di
cui  al  precedente  art. 3,  comma 1,  siano  stati  gia'  giudicati
permanentemente  non  idonei in modo parziale al servizio d'istituto,
la  visita  medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori
infermita' invalidanti in atto.
    2.  Lo  stesso  Collegio  medico,  seduta stante, comunichera' ai
candidati  l'esito  della visita medica con giudizio di "idoneita'" o
di  "non  idoneita'",  in  quest'ultimo  caso  indicando  la relativa
diagnosi.
    3.  I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica
non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.