Art. 11. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alla prova scritta di cui al precedente art. 10, saranno convocati in Roma a cura del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - I Reparto - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Reclutamento e Concorsi, per essere sottoposti agli accertamenti sanitari, disciplinati da apposite norme tecniche, da parte di un collegio medico, il cui giudizio e' definitivo, composto da due ufficiali superiori medici ed un ufficiale inferiore medico, coadiuvato da personale medico e paramedico specializzato, al fine di accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per coloro che entro il termine di cui al precedente art. 3, comma 1, siano stati gia' giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto. 2. Lo stesso Collegio medico, seduta stante, comunichera' ai candidati l'esito della visita medica con giudizio di "idoneita'" o di "non idoneita'", in quest'ultimo caso indicando la relativa diagnosi. 3. I concorrenti giudicati "non idonei" in sede di visita medica non saranno ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.