Art. 15. Graduatoria ed ammissione al corso 1. La commissione di cui all'art. 8 formera' tre distinte graduatorie finali di merito, dei candidati giudicati idonei, sulla base della media aritmetica dei punti attribuiti a ciascun concorrente nella prova scritta ed in quella orale di cui al precedente art. 13, eventualmente cosi maggiorata: a) per la durata e la qualita' del servizio prestato: fino ad un massimo di 2,5/30, cosi' ripartito: 1,00/30 ai concorrenti che abbiano retto, per almeno un mese continuativo e senza demerito, il comando di stazione carabinieri; 0,015/30, fino ad un massimo di 0,75/30, per ogni mese di servizio prestato nell'Arma dei carabinieri qualificato "superiore alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio; 0,03/30, fino ad un massimo di 1,50/30, per ogni mese di servizio prestato nell'Arma dei carabinieri qualificato "eccellente" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio; b) per il punteggio attribuito in sede di selezione attitudinale, fino ad un massimo di 1,5 punti; c) per lingua estera: i punteggi indicati al precedente art. 14; d) per il titolo di studio: 0,5 punti per la laurea, 0,3 punti per la laurea breve/diploma universitario; e) per decorazioni e benemerenze: fino ad un massimo di 2,50/30, cosi' ripartito: 2,50/30 per la medaglia d'oro al valore militare; 2,30/30 per la medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, di Marina o aeronautico; 2,10/30 per la medaglia d'oro al valore civile; 1,90/30 per la medaglia d'argento al valore militare; 1,70/30 per la medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, di Marina o aeronautico; 1,50/30 per la medaglia d'argento al valore civile; 1,30/30 per promozione straordinaria per merito di guerra; 1,15/30 per la medaglia di bronzo al valore militare; 1,00/30 per la medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, di Marina o aeronautico; 0,85/30 per la medaglia di bronzo al valor civile; 0,75/30 per la croce al valor militare, la croce al merito di guerra, la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito, la medaglia d'oro al merito aeronautico; 0,65/30 per la croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito aeronautico; 0,55/30 per la croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito aeronautico; 0,45/30 per promozione straordinaria per meriti eccezionali o benemerenze d'istituto; 0,35/30 per anno o frazione di campagna di guerra, encomio solenne, attestato di benemerenza. 2. Gli idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno inseriti in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e collocati preliminarmente, fino a copertura dei posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, nelle rispettive graduatorie. I rimanenti candidati riservatari (in possesso dell'attestato di bilinguismo) verranno inseriti nelle graduatorie di appartenenza direttamente nell'ordine spettante in funzione del punteggio riportato, al pari degli idonei non riservatari. 3. A parita' di punteggio, fatte salve le riserve di posti indicate al precedente art. 1, sara' data precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, al valor di Marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai figli di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei carabinieri deceduti in servizio o per cause riconducibili all'attivita' di servizio, al candidato avente maggior anzianita' di grado, maggiore anzianita' di servizio nell'Arma dei carabinieri, al candidato che ha riportato il miglior punteggio nella prova preliminare, al candidato che ha riportato la migliore valutazione nei titoli e al piu' giovane di eta'. I posti rimasti eventualmente scoperti in una categoria saranno devoluti in favore dei concorrenti delle restanti categorie risultati idonei ma non vincitori, secondo le disposizioni di cui del precedente art. 1, comma 1, e ferma restando la riserva di cui al precedente, comma 2, del presente art. 10. 4. I titoli di cui al precedente, comma 1, saranno valutati ai fini della maggiorazione di punteggio solo se: a) posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; b) dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, limitatamente a quelli delle lettere d) ed e), mentre quelli indicati alla lettera a) verranno acquisiti dalla documentazione personale. Il titolo di studio, qualora non trascritto, puo' essere certificato con dichiarazione sostitutiva completa di copia fotostatica di un documento di identita' del concorrente. 5. Con le stesse modalita' di cui al precedente comma, pena il mancato riconoscimento, gli aspiranti che hanno chiesto di beneficiare della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, qualora non trascritto a matricola, l'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 6. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del direttore generale. 7. Gli idonei che nelle rispettive graduatorie risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori ed ammessi a frequentare il settimo corso semestrale allievi marescialli del ruolo ispettori.