Art. 15.

                 Graduatoria ed ammissione al corso

    1.  La  commissione  di  cui  all'art. 8  formera'  tre  distinte
graduatorie  finali  di merito, dei candidati giudicati idonei, sulla
base   della   media   aritmetica  dei  punti  attribuiti  a  ciascun
concorrente  nella  prova  scritta  ed  in  quella  orale  di  cui al
precedente art. 13, eventualmente cosi maggiorata:
      a) per  la  durata e la qualita' del servizio prestato: fino ad
un massimo di 2,5/30, cosi' ripartito:
        1,00/30  ai concorrenti che abbiano retto, per almeno un mese
continuativo e senza demerito, il comando di stazione carabinieri;
        0,015/30,  fino  ad  un  massimo di 0,75/30, per ogni mese di
servizio  prestato  nell'Arma  dei carabinieri qualificato "superiore
alla media" o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
        0,03/30,  fino  ad  un  massimo  di 1,50/30, per ogni mese di
servizio  prestato nell'Arma dei carabinieri qualificato "eccellente"
o con giudizio equivalente, nell'ultimo quadriennio;
      b) per   il   punteggio   attribuito   in   sede  di  selezione
attitudinale, fino ad un massimo di 1,5 punti;
      c) per   lingua  estera:  i  punteggi  indicati  al  precedente
art. 14;
      d) per  il titolo di studio: 0,5 punti per la laurea, 0,3 punti
per la laurea breve/diploma universitario;
      e) per  decorazioni  e  benemerenze:  fino  ad  un  massimo  di
2,50/30, cosi' ripartito:
        2,50/30 per la medaglia d'oro al valore militare;
        2,30/30  per  la  medaglia  d'oro  al  valore  dell'Arma  dei
carabinieri, dell'Esercito, di Marina o aeronautico;
        2,10/30 per la medaglia d'oro al valore civile;
        1,90/30 per la medaglia d'argento al valore militare;
        1,70/30  per  la  medaglia  d'argento al valore dell'Arma dei
carabinieri, dell'Esercito, di Marina o aeronautico;
        1,50/30 per la medaglia d'argento al valore civile;
        1,30/30 per promozione straordinaria per merito di guerra;
        1,15/30 per la medaglia di bronzo al valore militare;
        1,00/30  per  la  medaglia  di bronzo al valore dell'Arma dei
carabinieri, dell'Esercito, di Marina o aeronautico;
        0,85/30 per la medaglia di bronzo al valor civile;
        0,75/30 per la croce al valor militare, la croce al merito di
guerra,  la croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri/Esercito,
la medaglia d'oro al merito aeronautico;
        0,65/30  per  la  croce  d'argento  al  merito  dell'Arma dei
carabinieri/Esercito, la medaglia d'argento al merito aeronautico;
        0,55/30  per  la  croce  di  bronzo  al  merito dell'Arma dei
carabinieri/Esercito, la medaglia di bronzo al merito aeronautico;
        0,45/30 per promozione straordinaria per meriti eccezionali o
benemerenze d'istituto;
        0,35/30  per  anno  o frazione di campagna di guerra, encomio
solenne, attestato di benemerenza.
    2.  Gli  idonei in possesso dell'attestato di bilinguismo saranno
inseriti  in un elenco compilato in ordine decrescente di punteggio e
collocati  preliminarmente,  fino  a copertura dei posti riservati di
cui  all'art. 1,  comma 2,  nelle rispettive graduatorie. I rimanenti
candidati  riservatari  (in  possesso  dell'attestato di bilinguismo)
verranno  inseriti  nelle  graduatorie  di  appartenenza direttamente
nell'ordine  spettante  in  funzione del punteggio riportato, al pari
degli idonei non riservatari.
    3.  A  parita'  di  punteggio,  fatte  salve  le riserve di posti
indicate  al  precedente  art. 1, sara' data precedenza, nell'ordine,
agli  orfani  di  guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare,  di  medaglia  d'oro  al  valore dell'Arma dei carabinieri,
dell'Esercito,  al  valor  di Marina, al valor aeronautico o al valor
civile,  ai  figli  di vittime del dovere e di militari dell'Arma dei
carabinieri   deceduti   in   servizio   o  per  cause  riconducibili
all'attivita'  di servizio, al candidato avente maggior anzianita' di
grado, maggiore  anzianita' di servizio nell'Arma dei carabinieri, al
candidato   che   ha  riportato  il  miglior  punteggio  nella  prova
preliminare,  al  candidato  che ha riportato la migliore valutazione
nei  titoli  e al piu' giovane di eta'. I posti rimasti eventualmente
scoperti  in una categoria saranno devoluti in favore dei concorrenti
delle  restanti  categorie risultati idonei ma non vincitori, secondo
le  disposizioni  di  cui  del  precedente  art. 1,  comma 1, e ferma
restando  la  riserva  di  cui  al  precedente, comma 2, del presente
art. 10.
    4.  I  titoli  di cui al precedente, comma 1, saranno valutati ai
fini della maggiorazione di punteggio solo se:
      a) posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande;
      b) dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al concorso,
limitatamente a quelli delle lettere d) ed e), mentre quelli indicati
alla lettera a) verranno acquisiti dalla documentazione personale.
    Il   titolo  di  studio,  qualora  non  trascritto,  puo'  essere
certificato   con   dichiarazione   sostitutiva   completa  di  copia
fotostatica di un documento di identita' del concorrente.
    5.  Con  le  stesse modalita' di cui al precedente comma, pena il
mancato   riconoscimento,   gli   aspiranti   che  hanno  chiesto  di
beneficiare  della  riserva  di  posti  di  cui al precedente art. 1,
comma 2,  dovranno  far  pervenire al Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento,  qualora  non  trascritto  a  matricola, l'attestato di
bilinguismo  previsto  dall'art. 4  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
    6.   Le  graduatorie  dei  candidati  dichiarati  idonei  saranno
approvate con provvedimento del direttore generale.
    7.  Gli  idonei  che  nelle  rispettive  graduatorie risulteranno
compresi   nel  numero  dei  posti  a  concorso,  saranno  dichiarati
vincitori  ed  ammessi  a  frequentare  il  settimo  corso semestrale
allievi marescialli del ruolo ispettori.