Art. 17.

                     Documentazione da produrre

    1.  Qualora  non  risultante  dalla  documentazione  personale, i
militari di cui all'art. 2, lettera b), risultati utilmente collocati
nella  graduatoria  finale del concorso, all'atto della presentazione
per  la  frequenza del corso allievi marescialli dovranno presentare,
pena  l'esclusione  dal  concorso,  la  documentazione  attestante il
possesso   del  titolo  di  studio  richiesto,  ovvero  dichiarazione
sostitutiva.
    2.  In  caso  di  dichiarazioni  mendaci, rilascio ed uso di atti
falsi,   il   dichiarante   decade   dai   benefici   conseguenti  al
provvedimento  di  inclusione  in  graduatoria  e sara' deferito alla
competente  autorita' giudiziaria per le violazioni previste e punite
dal codice penale, dalle leggi speciali in materia, nonche' quelle di
cui  all'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
445/2000.