Art. 20.

                       Presentazione al corso

    1.  Il  settimo  corso  semestrale  -  che si svolgera' secondo i
programmi  stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e
le   norme   contenute   nel   regolamento   interno  per  la  Scuola
sottufficiali  dei  Carabinieri  -  avra' inizio l'8 gennaio 2003. Al
termine  del  corso  i  militari  giudicati  idonei  saranno nominati
marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti.
    2.  I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola
nel  termine  fissato  saranno considerati rinunciatari e sostituiti,
entro  i  primi  venti giorni di corso, con altri candidati idonei ma
non utilmente collocati nella medesima graduatoria o, in mancanza, da
altri candidati idonei delle altre graduatorie, nell'ordine stabilito
all'art. 1, comma 1. Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli
aspiranti  - per comprovati motivi, da preavvisare tramite il comando
di  appartenenza  -  a  differire la presentazione fino al 10o giorno
dalla data fissata.
    3.  La  rinuncia  alla frequenza del corso, espressa o tacita, e'
irrevocabile.
    L'avvio   al   corso   e'  subordinato  all'autorizzazione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    Il  presente  decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
normativa vigente.
      Roma, 2 luglio 2001
                                       f/to Il ten. gen.: Simeone