Art. 20. Presentazione al corso 1. Il settimo corso semestrale - che si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le norme contenute nel regolamento interno per la Scuola sottufficiali dei Carabinieri - avra' inizio l'8 gennaio 2003. Al termine del corso i militari giudicati idonei saranno nominati marescialli e destinati secondo le modalita' all'epoca vigenti. 2. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti, entro i primi venti giorni di corso, con altri candidati idonei ma non utilmente collocati nella medesima graduatoria o, in mancanza, da altri candidati idonei delle altre graduatorie, nell'ordine stabilito all'art. 1, comma 1. Detto Istituto potra', comunque, autorizzare gli aspiranti - per comprovati motivi, da preavvisare tramite il comando di appartenenza - a differire la presentazione fino al 10o giorno dalla data fissata. 3. La rinuncia alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile. L'avvio al corso e' subordinato all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 2 luglio 2001 f/to Il ten. gen.: Simeone