Art. 9. Prova preliminare 1. Ferma restando la disposizione del precedente art. 1, comma 3, lettera a), i concorrenti che hanno inoltrato domanda di partecipazione al concorso saranno sottoposti ad una prova preliminare consistente in test volti ad accertare i livelli di cultura generale, di conoscenza di matematica, di elementi di una lingua straniera a scelta del concorrente tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, di ragionamento logico deduttivo, nonche' di abilita' ortogrammaticale e sintattica ed elementi di informatica. 2. Sede, data e ora di svolgimento di tale prova, prevista nel periodo compreso dal 17 settembre al 5 ottobre 2001, verranno indicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - del 4 settembre 2001. Nella stessa Gazzetta Ufficiale, in caso di mancata effettuazione della prova preliminare, verra' fornita indicazione della sede di svolgimento della prova scritta. Solo tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. Pertanto la mancata presentazione alla sede di esame nella data e nell'ora stabilite, viene considerata rinuncia e comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali. Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ha valore di notifica, il calendario della prova preliminare potra' essere contemporaneamente consultato sul sito internet "www.carabinieri.it". 3. All'atto della presentazione per la prova preliminare tutti gli aspiranti dovranno portare al seguito una penna biro con inchiostro di colore scuro e la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda. 4. Agli adempimenti connessi allo svolgimento di detta prova provvedera' la commissione di cui al precedente art. 8. Se la prova avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara' presente la commissione, verranno nominati appositi comitati di vigilanza, con provvedimento del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, continuare a scrivere dopo il segnale di "ALT" e usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza di tale prescrizione nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza all'atto della prova, comporta l'esclusione dalla prova stessa, con apposito provvedimento di tali organi. 6. La valutazione dell'esito della prova, disciplinata da specifiche norme tecniche, e' affidata alla citata commissione esaminatrice che, per l'approntamento, la revisione, la somministrazione e la correzione dei test, effettuata in forma automatizzata, si avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri. 7. I candidati classificati nei primi 500o posti della graduatoria e quelli che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente al cinquecentesimo posto, saranno dichiarati idonei ed ammessi alla successiva prova scritta. 8. L'esito di tale prova verra' comunicato dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri prioritariamente ai concorrenti risultati idonei, che contestualmente verranno convocati per sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 10. L'amministrazione si riserva la facolta' di dare comunicazione anche ai non idonei. Comunque, coloro che non riceveranno tale comunicazione entro il 6 novembre 2001 dovranno considerarsi non ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.