Art. 9.

                          Prova preliminare

    1. Ferma restando la disposizione del precedente art. 1, comma 3,
lettera   a),   i   concorrenti   che   hanno  inoltrato  domanda  di
partecipazione   al   concorso   saranno   sottoposti  ad  una  prova
preliminare  consistente  in  test  volti  ad  accertare i livelli di
cultura  generale,  di  conoscenza  di matematica, di elementi di una
lingua  straniera  a  scelta  del  concorrente tra inglese, francese,
tedesco  e  spagnolo,  di  ragionamento  logico deduttivo, nonche' di
abilita' ortogrammaticale e sintattica ed elementi di informatica.
    2.  Sede,  data  e ora di svolgimento di tale prova, prevista nel
periodo   compreso  dal  17 settembre  al  5 ottobre  2001,  verranno
indicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4a
serie   speciale  -  del  4 settembre  2001.  Nella  stessa  Gazzetta
Ufficiale,  in caso di mancata effettuazione della prova preliminare,
verra'  fornita  indicazione  della  sede  di svolgimento della prova
scritta.  Solo  tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti
gli  effetti  nei confronti di tutti i candidati. Pertanto la mancata
presentazione  alla  sede  di  esame nella data e nell'ora stabilite,
viene   considerata  rinuncia  e  comporta  la  non  ammissione  alle
successive fasi concorsuali.
    Fermo restando che solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana ha valore di notifica, il calendario della
prova  preliminare  potra'  essere  contemporaneamente consultato sul
sito internet "www.carabinieri.it".
    3.  All'atto  della  presentazione per la prova preliminare tutti
gli  aspiranti  dovranno  portare  al  seguito  una  penna  biro  con
inchiostro  di  colore  scuro  e  la  ricevuta  attestante l'avvenuta
presentazione della domanda.
    4.  Agli  adempimenti  connessi  allo  svolgimento di detta prova
provvedera'  la  commissione di cui al precedente art. 8. Se la prova
avra' contemporaneamente luogo in piu' sedi, per quelle ove non sara'
presente  la  commissione,  verranno  nominati  appositi  comitati di
vigilanza,  con  provvedimento  del Comandante Generale dell'Arma dei
carabinieri.
    5.  Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo  che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, nonche' portare
carta  da  scrivere,  appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque  specie,  continuare  a scrivere dopo il segnale di "ALT" e
usare apparecchi telefonici o ricetrasmittenti. La mancata osservanza
di   tale  prescrizione  nonche'  delle  disposizioni  emanate  dalla
commissione  esaminatrice  o dal comitato di vigilanza all'atto della
prova,   comporta  l'esclusione  dalla  prova  stessa,  con  apposito
provvedimento di tali organi.
    6.   La  valutazione  dell'esito  della  prova,  disciplinata  da
specifiche  norme  tecniche,  e'  affidata  alla  citata  commissione
esaminatrice    che,    per   l'approntamento,   la   revisione,   la
somministrazione  e  la  correzione  dei  test,  effettuata  in forma
automatizzata,  si avvarra' di personale tecnico del Centro Nazionale
di  Selezione  e  Reclutamento  del  Comando  Generale  dell'Arma dei
carabinieri.
    7.   I   candidati   classificati  nei  primi  500o  posti  della
graduatoria  e  quelli  che abbiano riportato lo stesso punteggio del
concorrente  al  cinquecentesimo  posto, saranno dichiarati idonei ed
ammessi alla successiva prova scritta.
    8.  L'esito  di tale prova verra' comunicato dal Centro Nazionale
di    Selezione    e    Reclutamento    dell'Arma   dei   carabinieri
prioritariamente ai concorrenti risultati idonei, che contestualmente
verranno   convocati  per  sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
successivo  art. 10. L'amministrazione si riserva la facolta' di dare
comunicazione   anche   ai  non  idonei.  Comunque,  coloro  che  non
riceveranno  tale  comunicazione  entro  il  6 novembre 2001 dovranno
considerarsi non ammessi alle ulteriori fasi concorsuali.