Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito formata secondo i criteri sopra specificati. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale di questa universita'. Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione sopracitata per la eventuale copertura di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria generale di merito sara' valida, a termine di legge, anche per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato (ai sensi dell'art. 2 del regolamento di ateneo per assunzioni di personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato). I lavoratori ancorche' assunti con rapporti di lavoro a tempo determinato permangono, comunque, in graduatoria per eventuali assunzioni in ruolo, per lo stesso periodo di ventiquattro mesi di vigenza della graduatoria. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 adottato da questo ateneo con decreto rettorale 4 giugno 1997, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, l'1 agosto 1997, n. 15.