Art. 2. Domanda di ammissione 1. La domanda di ammissione alla prova di idoneita', redatta su carta resa legale con marca da bollo da L. 20.000 (vedi schema allegato), unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' del sottoscrittore, deve pervenire all'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - Servizio albi - Esami mediatori di assicurazione e riassicurazione - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". 2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione se consegnata a mano oppure se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. Per le domande consegnate a mano fa fede il timbro a data dell'ufficio accettazione corrispondenza dell'ISVAP, mentre per le domande spedite a mezzo di raccomandata fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. 3. Nella domanda di ammissione all'esame i candidati, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 e con le responsabilita' di cui all'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) comune di residenza e relativo indirizzo; e) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento nonche' dell'istituto o dell'universita' presso cui e' stato conseguito. I candidati indicano inoltre, nella predetta domanda: a) il proprio domicilio (se diverso dalla residenza) ed il numero telefonico per le eventuali comunicazioni; b) la prova di idoneita' che intendono sostenere (per mediatori di assicurazione e/o per mediatori di riassicurazione). 4. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dalla partecipazione alla prova di idoneita' le domande: a) prive della firma autografa; b) spedite o presentate oltre il suddetto termine perentorio; c) incomplete dei dati relativi al cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza, non altrimenti desumibili, nonche' dei dati relativi al titolo di studio posseduto. 5. L'ISVAP non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.