Art. 3.

                  Prove di esame e loro svolgimento

    1.  L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 4,
consiste  in  una  prova scritta ed in una prova orale distinte per i
mediatori di assicurazione e per quelli di riassicurazione.
    2.  La  prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le
garanzie  e  le  modalita'  previste dal decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n.   487,  mediante lo svolgimento di un
tema.  La  prova  mira  ad  accertare  il  possesso  dei requisiti di
professionalita'   necessari   per   l'esercizio   dell'attivita'  di
mediatore di assicurazione o di riassicurazione.
    3.  I  candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento
di riconoscimento valido.
    4.  Per  lo svolgimento del tema i candidati hanno a disposizione
sei ore.
    5.  Dell'esito  della  prova  e'  data  comunicazione  scritta ai
candidati.
    6.  Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato
nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi.
    7.  L'avviso  per  la  presentazione  alla prova orale e' dato ai
singoli  candidati  almeno  venti  giorni  prima del giorno stabilito
dalla commissione per lo svolgimento della stessa.
    8.  L'elenco  dei  candidati  convocati  per  la prova orale, con
l'indicazione  per  ciascuno dell'esito della prova, sottoscritto dal
presidente  e dai due segretari della commissione, e' pubblicato alla
fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP.
    9.  A  ciascun  candidato  risultato  idoneo  e' inviata apposita
comunicazione   mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento.