Art. 3. Prove di esame e loro svolgimento 1. L'esame, che verte sulle materie di cui al successivo art. 4, consiste in una prova scritta ed in una prova orale distinte per i mediatori di assicurazione e per quelli di riassicurazione. 2. La prova scritta si effettua, per quanto applicabili, con le garanzie e le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, mediante lo svolgimento di un tema. La prova mira ad accertare il possesso dei requisiti di professionalita' necessari per l'esercizio dell'attivita' di mediatore di assicurazione o di riassicurazione. 3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. 4. Per lo svolgimento del tema i candidati hanno a disposizione sei ore. 5. Dell'esito della prova e' data comunicazione scritta ai candidati. 6. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sessanta centesimi. 7. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno stabilito dalla commissione per lo svolgimento della stessa. 8. L'elenco dei candidati convocati per la prova orale, con l'indicazione per ciascuno dell'esito della prova, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, e' pubblicato alla fine di ogni seduta nei locali dell'ISVAP. 9. A ciascun candidato risultato idoneo e' inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.